CONDIZIONI DI FORNITURA
 

 

Art. 1 Oggetto del contratto. Oggetto del presente contratto è la fornitura del Servizio Idrico Integrato: l’intestatario (di seguito Utente) non può utilizzare l’acqua per usi diversi da quelli previsti in contratto, né cederla a terzi a nessun titolo. Nei casi di violazione di tali divieti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa (nel seguito Gestore), salvo l’esperimento di azioni civili e/o penali, provvede ai sensi dell’art. 14, alla risoluzione del contratto.
 

Art. 2 Norme regolanti la fornitura. La fornitura è regolata dalle presenti condizioni generali, dalle condizioni particolari eventualmente pattuite, dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato adottato dal Gestore, dalla Carta dei Servizi, disponibili su sito e parte integrante e sostanziale del contratto anche se non materialmente allegati, nonché dalle norme e dalle Delibere dell’ARERA vigenti per quanto non espressamente previsto nei documenti citati.
 

Art. 3 Durata del contratto. Il contratto, salvo quanto previsto per le utenze provvisorie, avrà durata a tutto il 31 dicembre dell’anno in cui è stipulato e si rinnoverà tacitamente per tutto l’anno successivo e così di seguito se non sarà inoltrata la disdetta, presentando specifica richiesta attraverso gli strumenti messi a disposizione dal Gestore (sportelli, e-mail, posta, sito internet). Il tacito
rinnovo si intende fatto in base alle condizioni contenute nel Regolamento vigente alla data del rinnovo stesso e alle tariffe di volta in volta approvate delle competenti Autorità.
 

Art. 4 Cessazione. Gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura (ad esempio gli inquilini allo scadere del contratto di locazione), devono darne comunicazione scritta al Gestore indicando il nuovo indirizzo di residenza presso cui recapitare la bolletta di cessazione.
 

Art. 5 Subentro di utenza. L’Utente che intende subentrare ad un’utenza con riattivazione di un contatore precedentemente chiuso dovrà richiedere il subentro e perfezionare il relativo contratto di fornitura. La riattivazione del contatore potrà essere fatta esclusivamente dal Gestore, ad avvenuta stipula del contratto stesso. In difetto, il consumo di acqua sarà considerato abusivo con tutte le conseguenze di legge civili e penali.
 

Art.6 Voltura di utenza. L’Utente che intende subentrare ad un’utenza attiva dovrà richiedere la voltura e perfezionare il relativo contratto di fornitura. In mancanza di voltura, unico responsabile nei confronti del Gestore e dei terzi rimane il titolare del contratto. In caso di richiesta di voltura da parte del nuovo Utente che dimostri la disponibilità del bene da servire in assenza di cessazione o comunicazione dell’originario titolare, il Gestore provvede alla stipula del nuovo contratto e comunica all’originario titolare la cessazione del contratto esistente, con addebito dei consumi rilevati in fase di perfezionamento della voltura.
 

Art. 7 Oneri contrattuali. L’emissione del contratto è subordinata al pagamento delle spese per il contributo di allaccio se dovute. Con il contratto di fornitura l’Utente è tenuto al pagamento delle spese di istruttoria (marca da bollo, spese di subentro ecc.) che saranno addebitate nella prima bolletta utile.
 

Art. 8 Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura. Cauzione. La somministrazione è subordinata alla conclusione del contratto che avviene o alla data di attivazione del contatore o alla data di ricevimento da parte dell’Utente della comunicazione di avvenuta voltura. In fase di emissione del contratto di fornitura viene addebitato all’Utente il deposito cauzionale determinato in base a quanto previsto dalle delibere ARERA che viene restituito alla cessazione del contratto. Solo in caso di consumi annui inferiori a Mc.500 con attivazione della domiciliazione bancaria o postale, il deposito cauzionale viene restituito nella prima bolletta utile. In caso di morosità, la cauzione viene acquisita dall’Azienda a compensazione, parziale o totale del credito, e deve essere nuovamente corrisposta in fase di emissione del nuovo contratto di fornitura. La cauzione non è dovuta nel caso di somministrazione alle Amministrazioni dello Stato, agli Enti territoriali, agli Enti locali quando siano diretti utilizzatori della fornitura e provvedano al suo pagamento con i mezzi del proprio bilancio; la stessa sarà invece dovuta qualora la fornitura sia effettuata per fini non istituzionali dell’Ente.


Art. 9 Impianti interni. Per impianto interno si intende l’impianto per la distribuzione dell’acqua dopo il contatore, o comunque dall’estradosso del muro perimetrale verso l’interno dell’edificio. La manutenzione e la responsabilità di tale impianto rimangono ad esclusivo carico dell’Utente, in osservanza delle norme vigenti in materia. Il Gestore si riserva di formulare prescrizioni speciali sugli impianti interni di competenza dell’Utente ritenute necessarie al funzionamento delle reti e degli impianti da esso gestiti. In forza di ciò, qualora l’installazione non sia ritenuta idonea, il Gestore potrà sospendere la fornitura dell’acqua, previo preavviso scritto o, anche in assenza di preavviso, qualora sussistano ragioni di sicurezza, ferma restando la sua estraneità ad ogni responsabilità per danni a persone o a cose derivanti dall’impianto di proprietà dell’Utente. Ogni impianto interno dovrà comunque essere stato soggetto a collaudo nonché dotato di certificato di conformità ai sensi della L. 46/90. É severamente vietato collegare alle condutture di acqua potabile apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto, o comunque commiste a sostanze estranee. É inoltre vietato collegare i tubi dell’acqua potabile con apparecchi a cacciata per W.C. senza interposizione di vaschette aperte con rubinetti e galleggiante. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L’impianto interno deve essere elettricamente isolato dalla rete di competenza del Gestore con apposito giunto dielettrico isolante e non può essere assolutamente utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l’Utente prelevi acqua da pozzi, sorgenti autonome o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l’esistenza di connessioni tra gli impianti interni diversamente forniti. Il Gestore può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento tecnico degli impianti e l’Utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli sono prescritti. L’Utente non potrà apportare alcuna modifica al punto dove si trova collocato il contatore e/o al punto di allacciamento sulla condotta principale. In caso di inadempienza, il Gestore ha facoltà di sospendere l’erogazione senza che l’Utente possa reclamare danni o considerarsi svincolato dall’osservanza degli obblighi contrattuali. In caso di modifica all’impianto interno, compresa l’installazione di un impianto di autoclave e/o impianto di sollevamento di fognatura, l’Utente deve darne preventiva comunicazione al Gestore e, ove prescritto, acquisire le necessarie autorizzazioni. Qualora detti impianti interni non siano ritenuti idonei, il Gestore potrà stabilire le modifiche necessarie per il buon funzionamento del servizio o provvedere, se del caso, alla sospensione della somministrazione per il tempo necessario al relativo adeguamento, da realizzarsi a cura e spese dell’Utente. Parimenti non può rispondere per eventuali danni provocati a seguito di necessarie manovre sulla rete idrica da essa gestita per cause ad essa non imputabili; è consigliato pertanto dotare gli impianti interni privati di adeguate protezioni onde salvaguardarli da eventuali danni.


Art. 10 Apparecchi di misura e controllo. Gli apparecchi di misura sono forniti e installati esclusivamente dal Gestore, che ne stabilisce il tipo ed il calibro, in relazione alla natura della fornitura ed al consumo presunto che l’Utente è tenuto a dichiarare al momento della stipula del contratto, e restano di proprietà del Gestore. Il Gestore ha inoltre la facoltà di sostituire i contatori per necessità tecniche e di malfunzionamento. L’Utente è tenuto ad osservare i doveri di custodia di cui agli artt. 1768 ss. del codice civile nei confronti del misuratore ed è pertanto responsabile della sua buona conservazione e dell’integrità dei sigilli con la diligenza del buon padre di famiglia. L’Utente ha l’obbligo di mantenere accessibile, sgombro e pulito l’alloggiamento del misuratore, assumendosi l’onere delle relative operazioni di manutenzione, oltre a dover adottare tutte le cautele necessarie a riparare l’intero gruppo di misura dalle insidie del gelo. Lo stesso è tenuto a preservare da manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per danneggiamento, dolo o incuria ad eccezione dei casi imputabili al caso fortuito o a dolo di terzi. Il Gestore, a mezzo di propri incaricati muniti di tesserino di riconoscimento, avrà libero accesso ai propri impianti ed al contatore installato entro la proprietà privata per le necessarie verifiche e la rilevazione dei consumi. L’Utente potrà procedere all’autolettura nei tempi e nei modi stabiliti dal Gestore. La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore darà luogo, ferme restando le eventuali responsabilità di natura penale, alla sospensione della somministrazione, salva comunque la risoluzione del contratto. In questi casi il Gestore provvederà alla determinazione del misurato sulla base del consumo medio degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso. Gli importi calcolati sulla base dei nuovi consumi sono fatturati nella prima bolletta utile emessa dopo la sostituzione del misuratore malfunzionante. Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori sono a carico del Gestore, salvo i casi di danneggiamento per dolo o incuria, a fronte dei quali l’onere ricade sull’Utente. I misuratori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione del Gestore ed esclusivamente per mezzo di suoi dipendenti o incaricati. Qualora un Utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore, il Gestore dispone le opportune verifiche. L’Utente, o persona da questi delegata, potrà assistere a sua cura ed eventuali spese, alle prove in argomento. Nel caso in cui il funzionamento del misuratore risulti regolare, e cioè entro il limite di tolleranza del 5% in eccesso o in difetto, saranno addebitate all’Utente le spese di verifica così come determinate dal Gestore. Nel caso che la verifica dimostri un irregolare funzionamento il Gestore, ai fini della valutazione dell’errore nella fatturazione, provvederà alla determinazione del consumo non correttamente misurato, sulla base dei consumi medi degli ultimi tre anni, ovvero, in mancanza o inattendibilità di questi, sulla base dei consumi medi annui degli utenti caratterizzati dalla stessa tipologia d’uso.

Art. 11 Consumi eccessivi per rotture dell’impianto valle del contatore. Di norma, è considerato consumo eccessivo un consumo rilevato superiore al 150% del consumo storico. Il Gestore non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'Utente su eventuali consumi eccessivi, anche se sproporzionati, pur adoperandosi per quanto possibile a segnalare all’Utente tali anomalie. L’Utente, nel caso in cui abbia accertato e riparato una perditasull’impianto interno, può richiedere lo sgravio sui consumi che saranno addebitati, così come previsto dall’Autorità regolatrice, nella misura che eccede il 150% dei consumi medi rilevati in periodi non interessati dalla perdita stessa.


Art. 12 Corrispettivi e rilevazione dei consumi. L’acqua è fatturata in ragione di quanto indicato dal contatore e secondo le rilevazioni fatte dal Gestore o sulla base delle autoletture fornite dal Cliente, salvi i casi di anomalia o impossibilità della rilevazione dei consumi a fronte dei quali trova applicazione l’articolo 9. Le tariffe di fognatura e depurazione sono dovute qualora l’edificio/insediamento sia servito dalla fognatura pubblica con collegamento ad un impianto di depurazione attivo. Gli edifici/insediamenti ubicati nelle immediate vicinanze della rete fognaria pubblica, secondo quanto previsto dall’art. 5 del Regolamento per l’uso della fognatura, per gli scarichi idrici e per la depurazione, hanno l’obbligo di immettere le acque reflue nere nella fognatura. Qualora l’edificio/insediamento sia potenzialmente allacciabile e, a seguito di una diffida, non vengano realizzate le opere di allacciamento richieste dal Gestore, è prevista l’applicazione delle tariffe di fognatura e di depurazione vigenti maggiorate del 10%, con incremento della maggiorazione per ogni successivo anno; la maggiorazione è prevista anche in caso di subentro a contratto di fornitura oggetto di diffida. La fatturazione è effettuata periodicamente sulla base di quanto previsto dalle Delibere ARERA. La fattura conterrà gli importi dovuti secondo le tariffe in vigore per le seguenti voci: quota fissa e tariffa di acquedotto riferite alla categoria di utenza; tariffa di fognatura, tariffa di depurazione, oneri fiscali ed ogni eventuali ulteriore spesa a carico dell’Utente (mora, spese di sollecito, spese perinterventi, addizionali, ecc.).
 

Art. 13 Fatturazione dei consumi. Il Gestore applica le tariffe determinate dall’Ente d’Ambito. La quota fissa, anche in assenza di consumo ed in relazione alla tipologia di utilizzo, deve essere in ogni caso pagata dall’Utente. Il Gestore effettua il conguaglio delle bollette emesse in acconto con la prima lettura utile in suo possesso, addebitando o accreditando all’Utente la differenza tra l’effettivo consumo e quello presunto addebitato con le fatture di acconto. Il pagamento dovrà essere eseguito secondo le modalità indicate in bolletta. In caso di conguagli particolarmente elevati, il Gestore, su richiesta, può concedere la rateizzazione del pagamento della fattura. Qualora l’Utente ritenga errati gli importi addebitati nella fattura ha la facoltà di richiedere al Gestore l’eventuale rettifica motivandone le ragioni. Il Gestore provvederà a formulare risposta motivata e se la richiesta sarà accolta procederà con le necessarie rettifiche; in caso contrario, l’Utente dovrà provvedere al pagamento della fattura entro il termine indicato nella comunicazione riferita al mancato accoglimento. Art. 14 Mancati pagamenti. In difetto di pagamento entro la scadenza fissata, si avvierà il procedimento per il recupero dei crediti attraverso l’emissione di appositi solleciti di pagamento a mezzo raccomandata A.R (con addebito delle relative spese postali) /PEC, indicanti le somme dovute. Il ritardato pagamento comporta l'addebito della mora pari a 6,00 Euro; oltre i 30 giorni, viene anche addebitato l’interesse di mora al tasso legale maggiorato di due punti percentuali. Il perdurare del mancato pagamento comporta l'attivazione delle procedure di recupero del credito e la sospensione della fornitura. Il Gestore addebiterà all’Utente le spese di sospensione, di riattivazione ed ogni altra spesa sostenuta. Il Gestore provvede al ripristino della fornitura sospesa entro due giorni feriali dalla comunicazione del pagamento. Nel caso la riattivazione del servizio venga disposta dall’Autorità competente, è facoltà del Gestore porre in atto mezzi di limitazione della portata e della pressione di fornitura comunicandolo all’Utente.
 

Art. 15 Sospensione della fornitura e contestuale risoluzione contrattuale. Il Gestore procede alla sospensione della fornitura nei seguenti casi: a) in caso di reiterata insolvenza dell’Utente; b) nel
caso di manomissione dei sigilli o compimento di qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento dell’apparecchio misuratore; c) fallimento dell’Utente; d) dichiarazione di inabitabilità o inagibilità dell’immobile da parte delle autorità competenti; e) distruzione dell’immobile; f) uso diverso della somministrazione da quello stabilito; g) sub-fornitura del servizio; h) revoca dell’autorizzazione allo scarico. La sospensione nei casi sopra indicati avviene con le seguenti modalità: comunicazione preventiva all’Utente o agli aventi causa tramite Raccomandata A.R./PEC con invito a regolarizzare la posizione entro il termine ivi indicato; in caso di mancato riscontro si procede con l’apposizione dei sigilli sul contatore e contestuale risoluzione contrattuale.
Qualora il misuratore non sia accessibile, il Gestore valuterà ove possibile di procedere con la chiusura della presa stradale. L’Utente è tenuto al pagamento delle fatture rimaste insolute, interamente o parzialmente secondo intervenuti accordi, oltre agli interessi di legge e moratori e alle eventuali spese per chiusura presa stradale e/o sigillo/rimozione contatore e comunque di ogni altra somma dovuta per i servizi erogati.
 

Art. 16 Decesso dell’Utente. In caso di decesso dell’intestatario, la richiesta di disdetta o di voltura potrà essere presentata da un erede legittimo o da altro soggetto in possesso di idoneo titolo abilitativo. Qualora il Gestore venga a conoscenza del decesso senza che lo stesso sia stato comunicato dagli eredi o dagli aventi diritto, potrà provvedere all’invio di una raccomandata con avviso di sospensione della fornitura. In caso di inadempienza dell’Utente defunto, i responsabili degli impegni contrattuali saranno gli eredi.
 

Art. 17 Interruzione ed irregolarità della fornitura. Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali interruzioni/limitazioni/diminuzioni di pressione, dovute a causa di forza maggiore. In nessun caso il titolare della fornitura avrà diritto al risarcimento dei danni. Solamente in caso di interruzione programmata, il Gestore darà preventivo avviso mediante idonee modalità. Sovrappressioni: il Gestore non assume alcuna responsabilità per danni provocati da aumenti di pressione provocati da guasti o dall’azionamento di organi di regolazione o da altre cause prevedibili ed imprevedibili, qualora l’Utente non abbia provveduto all’installazione di un riduttore di pressione. Torbidità: il Gestore non assume alcuna responsabilità per l’occasionale presenza di torbidità e depositi nell’acqua erogata, dovuti ad eventi pluviometrici eccezionali, alla riparazione di guasti, al prolungato mancato utilizzo del servizio, alla vetustà delle tubazioni o alla struttura ad albero della rete di distribuzione.
 

Art. 18 Usi agricoli. l’Utente che richiede una fornitura ad uso agricolo prende atto ed accetta che la stessa possa essere interrotta in qualsiasi momento dal Gestore, nei casi di carenza idrica – Artt. 144-comma 4 e 167-comma1 – D.lgs 152/2006 e, comunque, ogni qualvolta il mantenimento della fornitura in oggetto possa pregiudicare il servizio idrico per le utenze sensibili e le utenze di tipo domestico. L’interruzione potrà essere disposta per un periodo di tempo indeterminato, che sarà comunque legato alle tempistiche di gestione dell’emergenza. Per i casi citati nel presente articolo e nell’Art.17, non potrà essere richiesto alcun indennizzo, a titolo di rimborso o risarcimento danni, in relazione a qualsiasi conseguenza derivante dalla mancata fornitura, essendo GSP esonerata da qualsivoglia obbligo o responsabilità in merito.
 

Art. 19 Fallimento dell’Utente. In caso di fallimento dell’Utente, la somministrazione viene sospesa qualora il Gestore ne venga a conoscenza. Il Curatore, con l’autorizzazione del Giudice Delegato, potrà dichiarare di proseguire nel contratto in luogo del fallito, assumendone tutti gli oneri relativi, ovvero di risolvere il medesimo.


Art. 20 Variazione d’uso. In caso di richiesta di variazione d’uso della fornitura, l’Utente è tenuto a darne comunicazione scritta. Il Gestore, sulla base della documentazione presentata, provvederà ad emettere un nuovo contratto di fornitura, oltre ad adeguare la cauzione in base a quanto previsto dalle delibere ARERA.
 

Art. 21 Variazione tariffaria. Qualora l’Utente richieda una variazione della tariffa applicata (es. da non residente a residente) il Gestore procederà alla variazione con decorrenza dalla data di presentazione della richiesta. Qualora la comunicazione pervenga entro i 30 giorni dalla stipula del contratto, il Gestore procederà alla variazione tariffaria con decorrenza dalla data di emissione dello stesso.
 

Art. 22 Comunicazioni Salvo diversa espressa indicazione riportata nella richiesta di attivazione/subentro o in successiva comunicazione, l’Utente elegge il proprio domicilio ai fini contrattuali nel luogo di fornitura dell’acqua, dove ogni comunicazione sarà inviata dal G estore e si i mpegna a comunicare tempestivamente le variazioni di residenza/domicilio. L’Utente è altresì obbligato a notificare puntualmente al Gestore ogni variazione dei presupposti di fatto dalla quale possa derivare una modifica degli adempimenti contrattuali.
 

Art. 23 Foro competente. Per ogni controversia tra il Gestore e l’Utente è competente esclusivamente il Foro di Belluno.
 

Art. 24 Assunzione di responsabilità. Il sottoscritto/a, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali contemplate dall’art.75 del DPR 28.12.2000 n. 445 in caso di dichiarazioni mendaci, nonché della decadenza, ai sensi dell’art.76 del medesimo D.P.R., dai benefici conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere, dichiara che i dati personali resi al momento della stipulazione del contratto di somministrazione corrispondono a verità.
 

Art. 25 - Diritto di recesso. Il presente contratto è soggetto alle disposizioni relative ai contratti a distanza di cui al D. Lgs 206/2005 detto “Codice del Consumo” così come modificato dal D.Lgs. 21/2014. E’ fatta salva la facoltà per l’Utente di esercitare il diritto di recesso, senza oneri, entro quattordici giorni dalla data di conclusione del contratto. Qualora il recesso venga esercitato oltre il termine di cui sopra, sarà improduttivo di ogni e qualsivoglia effetto giuridico, con la conseguenza che il Gestore potrà pretendere l’integrale adempimento contrattuale da parte dell’Utente.


Approvazione in forma specifica. Il sottoscritto dichiara di approvare senza riserva alcuna le condizioni di fornitura suesposte ed, in particolare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341, 1342 e 1469 bis cod. civ. le clausole di cui ai seguenti articoli: Art. 2 Norme regolanti la fornitura; Art. 3 Durata del contratto; Art.5 Subentro di utenza; Art. 7 Oneri contrattuali; Art. 8 Modalità di perfezionamento del contratto di fornitura. Cauzione; Art. 9 Impianti interni; Art. 10 Apparecchi di misura e controllo; Art. 12 Corrispettivi e rilevazione dei consumi; Art. 14 Mancati pagamenti; Art. 15 Sospensione della fornitura e contestuale Risoluzione contrattuale; Art. 16 Decesso dell’Utente; Art. 17 Interruzione ed irregolarità della fornitura; Art. 18 Usi Agricoli; Art. 19 Fallimento dell’Utente; Art. 20 Variazione d’uso; Art. 21 Variazione tariffaria; Art.22 Comunicazioni; Art. 23 Foro competente; Art. 24 Assunzione di responsabilità; Art. 25 Diritto di recesso.